Statuto

Titolo I: Costituzione e scopi

Art. 1 – Denominazione e sede

  1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “Transdolomites”.
  2. L’Associazione ha sede nel Comune di San Giovanni di Fassa – Comun Sèn Jan di Fassa (TN) L’eventuale variazione della sede legale, nell’ambito del Comune di San Giovanni di Fassa – Comun Sèn Jan di Fassa (TN), non comporta modifica statutaria, salva apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
  3. L’Associazione ha durata illimitata.
  4. L’Associazione opera in ambito locale e nazionale, nonché potrà operare anche in ambito internazionale. In particolare, l’Associazione svolge la propria attività nelle Valli di Fassa, Fiemme e Cembra, con possibile estensione ai succitati ambiti provinciale, nazionale ed internazionale.
  5. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.

Art. 1 bis – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale”

  1. A decorrere dall’avvenuta iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “APS” dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Transdolomites APS”.
  2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  3. In caso di cancellazione dal RUNTS, l’acronimo “APS” non può più essere utilizzato.

Art. 2 – Attività di interesse generale

  1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
  2. L’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
  3. L’Associazione persegue, senza finalità di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

    Essa opera nei settori di cui all’articolo 5, comma 1, lett.f), i), e k), del D.Lgs. n.117/2017, come di seguito elencate e specificate:

    • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
    • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
    • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Art. 3 – Finalità ed attività

  1. L’Associazione persegue le seguenti finalità:
    • favorire la conoscenza e l’approfondimento di tematiche relative alla mobilità ed al turismo sostenibile nelle Valli di Fassa, di Fiemme e di Cembra, nel rispetto degli interessi sociali e culturali del territorio;
    • promuovere forme alternative di trasposto in ambiente alpino, in funzione di un innalzamento e miglioramento della qualità della vita individuale e collettiva;
    • garantire un’adeguata tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico nelle Valli di Fassa, di Fiemme e di Cembra;
    • promuovere la condivisione e il rispetto degli obiettivi previsti dalla Convenzione delle Alpi;
    • favorire e partecipare ad ogni attività, evento o iniziativa, volti ad un’adeguata sensibilizzazione sui temi della tutela e della valorizzazione degli interessi sociali, culturali e turistici delle Valli di Fassa, di Fiemme e di Cembra
  2. In particolare, al fine di perseguire i suddetti scopi istituzionali, l’Associazione può svolgere le seguenti attività:
    • organizzare conferenze, convegni, seminari e incontri sui temi della mobilità, del turismo sostenibile e della tutela ambientale nelle Valli Fassa di Fiemme e di Cembra;
    • promuovere e gestire studi e ricerche in materia di forme alternative di trasporto in ambiente alpino, con l’obiettivo di un miglioramento della vita individuale e collettiva;
    • organizzare corsi e moduli formativi per la conoscenza e l’approfondimento della storia della viabilità nelle Valli di Fiemme di Fassa e di Cembra, nonché per lo studio della Convenzione delle Alpi, e per la programmazione di nuove ed alternative forme di trasporto;
    • predisporre e realizzare, anche attraverso accordi di partenariato, programmi e progetti di istituzione e gestione di nuove forme di viabilità e di trasporto;
    • organizzare campagne di sensibilizzazione sui temi della mobilità, del turismo sostenibile e della tutela ambientale nelle Valli di Fiemme di Fassa e di Cembra;
    • organizzare interventi informativi sui temi in oggetto presso istituti scolastici pubblici e privati;
    • collaborare con altre Associazioni, Enti ed organismi nazionali ed internazionali, operanti nei settori della mobilità e del turismo sostenibile;
    • collaborare con altri Enti, pubblici e privati, anche mediante la stipula di rapporti negoziali, convenzionati o contributivi.
    • svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
  3. L’Associazione può svolgere, ex articolo 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
  4. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II: Norme sul rapporto associativo

Art. 4 – Norme sull’ordinamento interno

  1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
  2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

Art. 5 – Ammissione ed esclusione degli associati

  1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche le quali, aderendo alla finalità istituzionali dell’Associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento garantendo il versamento dell’eventuale quota associativa annuale.
  2. Possono, altresì, aderire altre Associazioni di promozione sociale, ovvero altri Enti del Terzo settore, o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale. Gli enti aderenti sono rappresentati dal rispettivo Presidente, ovvero da altro consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.
  3. L’Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Runts.
  4. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che provvede all’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni, oltreché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
  5. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
  6. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione, e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  7. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
  8. La qualità di associato si perde per:
    1. decesso;
    2. morosità nel pagamento della quota associativa, protrattasi oltre il termine del primo di giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi del presente articolo;
    3. recesso. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
    4. esclusione. Il Consiglio Direttivo provvede all’esclusione dell’associato per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali, nonché per aver recato all’Associazione danni morali o materiali di una certa gravità.

      Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l’Assemblea ordinaria non deliberi circa l’appello dell’associato escluso, quest’ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

  9. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

  1. I soci hanno il diritto di:
    • partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;
    • partecipare all’Assemblea con diritto di voto, ivi compresi i diritti di elettorato attivo e passivo;
    • essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione e di parteciparvi;
    • prendere visione dei Libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede legale dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.
  2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

    I soci sono obbligati a:

    • adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
    • rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
    • versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
  3. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Titolo III: Norme sul volontariato

Art. 7 – Dei volontari e dell’attività di volontariato

  1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
  3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
  4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Dei volontari e delle persone retribuite

  1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
  2. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV: Organi sociali

Art. 9 – Organi sociali

  1. Sono organi dell’Associazione:
    • l’Assemblea dei soci;
    • il Consiglio Direttivo;
    • l’Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell’Assemblea.
    • l’Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore, o, dove non ricorrenti, per volontà dell’Assemblea.
  2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 10 – Assemblea

  1. L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.
  2. Essa è convocata dal Presidente almeno due volte all’anno, per la rispettiva approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno1/3 (un terzo) dei consiglieri, ovvero quando ne faccia domanda motivata almeno 1/5 (un quinto) dei soci. In tali ipotesi, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, o il Vice Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.
  3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, ovvero da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
  4. Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, e delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
  5. La convocazione è fatta mediante avviso scritto a tutti i soci almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con indicazione del luogo, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno.
  6. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
  7. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
  8. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
    • discute ed approva i bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
    • discute e approva l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
    • definisce il programma generale annuale di attività;
    • procede alla elezione degli organi sociali, determinandone numero, durata o revoca;
    • elegge e revoca l’Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
    • elegge e revoca l’Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;
    • discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
    • delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
    • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
    • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno, dal Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
  9. L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti (di persona o per delega).

    Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

  10. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione, dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.

    Per le modifiche statutarie, trasformazione, fusione, o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria delibera in presenza (di persona o per delega) di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è richiesta la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

    Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto (presenti di persona o per delega).

  11. Ciascun associato ha diritto a un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta e firmata, contenente l’indicazione del delegante e del delegato. E’ ammesso il numero massimo di due deleghe per associato.
  12. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
  13. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
  14. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà di procedere a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.
  15. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento.
  16. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito Libro verbali dell’Assemblea dei soci, conservato nella sede dell’Associazione.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, si compone di numero da tre a cinque amministratori eletti dall’Assemblea tra gli associati, in regola con il versamento della quota associativa annuale. Il numero dei consiglieri è stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono stati nominati nell’atto costitutivo.
  2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Può essere revocato dall’assemblea, con i quorum previsti dall’Assemblea ordinaria. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
  3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all’art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
  4. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice – Presidente e il Segretario. Il Segretario può svolgere il ruolo di Tesoriere.
  5. La carica di Consigliere si perde per:
    • dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
    • revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
    • sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui al comma 3 del presente articolo;
    • perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’articolo 5 del presente statuto.
  6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede alla loro sostituzione attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti, secondo l’ordine di preferenze ottenute; i consiglieri così individuati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

    In caso di esaurimento del numero dei non eletti, o in caso di mancata conferma, ovvero in assenza di candidati non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei consiglieri cessati alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell’avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

    Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

  7. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell’Assemblea dalla legge e dal presente Statuto. In particolare:
    • cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea degli associati;
    • redige i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all’Assemblea per la relativa approvazione;
    • predispone il programma annuale di attività, da sottoporre all’Assemblea per la relativa approvazione;
    • redige l’eventuale Regolamento interno, da sottoporre all’Assemblea per la relativa approvazione;
    • redige l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea per la relativa approvazione;
    • nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
    • determina l’entità della quota associativa annuale, provvedendo, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all’obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
    • delibera sulle domande di adesione all’Associazione e sulle eventuali esclusioni;
    • decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
    • ratifica o respinge i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
    • cura la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
    • delibera l’eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
    • adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
    • attribuisce ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione;
    • delibera sull’istituzione di sezioni o sedi locali;
    • adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni.
  8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola ogni mese e, in ogni caso, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In quest’ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’Organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.
  9. La prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla nuova elezione è convocata dal Presidente uscente o, in subordine, dal consigliere più anziano di età fra i nuovi eletti.
  10. La convocazione è fatta mediante avviso scritto almeno tre (3) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con indicazione del luogo, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
  11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo nominato fra i presenti.
  12. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
  13. Le votazioni si effettuano con voto palese.
  14. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato agli atti nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il Libro verbali del Consiglio Direttivo è conservato presso la sede legale dell’Associazione.

Art. 12 – Presidente, Vice Presidente, Segretario.

  1. Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.
  2. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
  3. Il Presidente può essere revocato con delibera consiliare. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

    In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio Direttivo più anziano d’età.

  4. Il Presidente firma gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi, provvede alla convocazione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare, entro i 15 (quindici) giorni successivi. Il Presidente convoca a presiede l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo. Infine, il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
  5. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.
  6. Nel caso di nomina di un Tesoriere, quest’ultimo è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere, è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
  7. Il Segretario può svolgere il ruolo di Tesoriere.

Art. 13 – Organo di controllo

  1. L’Organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
  2. Il componente dell’organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
  3. Delle proprie riunioni l’Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
  4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l’unico componente decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
  5. Il componente dell’Organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
  6. È compito dell’Organo di controllo:
    • vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
    • vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
    • esercitare il controllo contabile;
    • esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
    • attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
    • partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
  7. Nei casi previsti dall’art.31, c.1 del Codice del Terzo settore, l’Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
  • L’Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  • Art. 14 – Organo di revisione

    1. L’Organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell’Organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
    2. L’Organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.
    3. L’Organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
    4. Delle proprie riunioni l’Organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
    5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell’Organo di revisione decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
    6. Il componente dell’Organo di revisione deve essere indipendenti ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

    Titolo V: I libri sociali

    Art. 15 – Libri sociali e registri

    1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
      • il libro degli associati;
      • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
      • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
    2. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
    3. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
    4. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

    Titolo VI: Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio

    Art. 16 – Risorse economiche

    1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
      • quote associative ed eventuali contributi degli associati;
      • donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e ogni altra entrata, provento o contributo destinato all’esercizio delle attività statutarie;
      • contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
      • rendite patrimoniali;
      • proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex articolo 6 del Codice del Terzo settore;
      • attività di raccolta fondi;
      • rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
      • ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
    2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare.
    3. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
    4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

    Art. 17 – Bilancio o rendiconto

    1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
    2. Il bilancio dell’Associazione si compone di un rendiconto economico e finanziario e di un bilancio preventivo.
    3. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio consuntivo annuale da sottoporre all’Assemblea ordinaria per la relativa approvazione. Il bilancio viene depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
    4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea ordinaria per la relativa approvazione.

    Titolo VII: Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

    Art. 18 – Scioglimento

    1. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’articolo 10 del presente Statuto.
    2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.

    Titolo VIII: Disposizioni finali

    Art. 19 – Rinvio

    1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
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