Statuto

Art 1. È costituita una Associazione denominata Transdolomites, organizzazione non lucrativa

Art 2. L’associazione Transdolomites ha come scopo la promozione delle tematiche inerenti la mobilitá ed il turismo sostenibile nelle valli di Fassa e Fiemme, in particolare attraverso l’organizzazione e la sponsorizzazione di convegni, iniziative ricerche e studi sulle forme alternative di trasporto in ambiente alpino, il miglioramento della qualità della vita, la condivisione degli obiettivi previsti dalla Convenzione delle Alpi

Art 3. L’associazione Transdolomites ha sede c/o Christine Pezzei, Camping Vidor, Strada Ruf de Ruacia 19, 38036 Pozza di Fassa (TN).

Art 4. L’associazione Transdolomites non ha scopo di lucro ed è apartitica, esente da qualsiasi discriminazione di carattere etnico, religioso, razziale sessista o simili.

Patrimonio

Art 5. Il patrimonio è formato:

a)    dal patrimonio iniziale di €  150,00

b)    la quota sociale  individuale è fissata in € 10,00 annuali;

c)    dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;

d)    dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;

e)    da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione.

Associati

Art 6. Possono far parte dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono lo scopo.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengano ammessi dal Comitato Direttivo. All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati sono tenuti al versamento della quota annuale dell’Associazione entro il 1 giugno di ogni anno.

Le dimissioni possono essere presentate in ogni momento al Comitato Direttivo.
Resta inteso che la quota associativa versata non sarà rimborsabile.

Art 7. Il contributo associativo è intrasmissibile , non è rivalutabile e non è rimborsabile fin tanto che dura l’Associazione. L’Associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte  dell’Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

Art 8. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L’esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per una mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto  o  inconciliabili con quelle dell’Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o delle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

Art 9. Gli associati si impegnano all’osservanza dello Statuto e le decisioni adottate dagli organi interni  ed a versare le quote sociali che servono a sostenere l’Associazione.

Art 10. Sono organi dell’Associazione:

-          l’Assemblea dei Soci

-          il Comitato Direttivo

-          il Presidente

-          il Collegio dei Revisori dei Conti

Assemblea

Art 11. Gli associati formano l’Assemblea.

L’Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione  e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

In caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto nonché lo scioglimento dell’Associazione sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L’Assemblea si riunirà periodicamente.

Spetta all’Assemblea deliberare in merito:

-          all’approvazione del bilancio consultivo e preventivo,

-          alla nomina del Comitato Direttivo,

-          alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti,

-          all’approvazione e alla modificazione dello Statuto e dei regolamenti.

L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato  con sette giorni di anticipo a mezzo posta ordinaria (o in alternativa per chi ne faccia uso elettronica) a ciascun associato. Ciascun associato ha diritto ad un voto e ha diritto alla nomina scritta, in caso di impedimento all’Assemblea, di un proprio associato che funga da delegato. Nessun associato può rappresentare per delega  più di altri due associati.

Amministrazione

Art 12. Il Comitato Direttivo  è composto da un numero di membri variabile da 3 a 5 e comunque sempre in numero dispari. Dura in carica 1 anno ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente. Qualora un membro del Comitato Direttivo presenti le dimissioni, il Comitato può nominare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell’intero Comitato.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consultivo e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività  dell’Associazione che potrà essere sottoposto all’Assemblea per approvazione.

Il Comitato Direttivo delibera per maggioranza assoluta  dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un  terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno tre giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o fax o posta elettronica.

Presidente

Art 13. Il Presidente, ed in assenza o impedimento, il Vicepresidente ha la legale rappresentanza  dell’ente di fronte a terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

Collegio dei Revisori

Art 14. Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea qualora lo ritenga necessario. E´composto da  tre membri , con idonea capacitá professionale , anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza  della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

Bilancio

Art 15. L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato Direttivo sottoporrà per l’approvazione all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2.

Gli utili o gli avanzi di gestione , nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti , neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione , salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art 16. L’Associazione si estingue:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per la altre cause di cui all’art. 27 c.c.

In caso di scioglimento  o nei casi di estinzione dell’Associazione , per qualunque causa,  si procederà alla liquidazione mediante nomina da parte dell’Assemblea di un liquidatore; nel medesimo atto di nomina l’Assemblea delibera in ordine alla destinazione di eventuali beni residuati dalla liquidazione.

Norma di chiusura

Art 17. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.

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